La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha reintrodotto lo strumento dell’iperammortamento per l’industria 4.0. La misura, originariamente introdotta nel 2017 e poi trasformata nel credito d’imposta “Transizione 4.0”, torna ora nella sua forma originaria di maggiorazione percentuale del costo, con aliquote del 180%, 100% e 50% a seconda della tipologia e del valore del bene. Tutti i dettagli relativi all’iperammortamento sono spiegati nell’articolo dedicato che potete trovare al seguente link.
Elemento centrale della nuova disciplina è la sostituzione degli allegati tecnici che elencano i beni ammissibili all’agevolazione. I vecchi Allegati A (beni materiali) e B (beni immateriali/software), rimasti in vigore sostanzialmente invariati dal 2017, vengono sostituiti dai nuovi Allegati IV e V, che rappresentano una revisione profonda e sistematica dell’elenco degli investimenti agevolabili. Questa sostituzione non è meramente formale: riflette un cambio di visione della politica industriale, che amplia il perimetro dell’incentivo dall’hardware di fabbrica all’intera infrastruttura digitale e al software necessario a governarlo, anche in ottica sostenibilità e transizione ecologica.
L’Allegato IV: i beni materiali agevolabili
L’Allegato IV conserva l’impianto strutturale del precedente Allegato A, articolato in gruppi di beni, ma introduce modifiche sostanziali sia nell’elenco delle voci sia nella logica complessiva dell’incentivo. La novità più rilevante da un punto di vista sistematico è l’introduzione di un quarto gruppo di beni, del tutto nuovo rispetto al precedente allegato.
Il nuovo Gruppo IV: infrastruttura IT come bene strumentale autonomo
Fino al 2025, server, reti e dispositivi di calcolo erano agevolabili esclusivamente come componenti inscindibili di un macchinario industriale. Con il nuovo Allegato IV, questi elementi diventano beni strumentali (purchè interconnessi), riconoscendo che l’infrastruttura informatica è essa stessa un fattore produttivo e non un semplice accessorio della macchina.
Il testo normativo cita espressamente le infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (HPC, High Performance Computing), compresi i server GPU e i sistemi di accelerazione hardware. Questi componenti sono indispensabili per l’addestramento e l’inferenza dei modelli di intelligenza artificiale, carichi di lavoro che l’hardware generico non è in grado di sostenere in modo efficiente. Viene inoltre incluso l’edge computing industriale, ossia quei dispositivi — gateway IoT intelligenti, edge server — che elaborano i dati direttamente in prossimità della fonte (la fabbrica), riducendo la latenza rispetto all’elaborazione centralizzata o cloud.
Il legislatore ha contestualmente definito con precisione i confini dell’agevolazione, escludendo esplicitamente dal Gruppo IV i personal computer, i notebook, i tablet, i dispositivi di produttività individuale, le stampanti, gli scanner e le periferiche da ufficio (SOHO). L’incentivo è rivolto all’infrastruttura di calcolo industriale, non alla dotazione informatica ordinaria delle postazioni di lavoro e vale solo qualora tali beni siano direttamente connessi ai processi operativi.
Connettività industriale: da requisito tecnico a bene agevolabile
Nel precedente Allegato A, la connettività era trattata come un requisito tecnico che il bene doveva possedere per essere ammesso all’agevolazione (il cosiddetto requisito di interconnessione al sistema informativo aziendale). Nel nuovo Allegato IV, l’infrastruttura di rete stessa diventa un bene strumentale agevolabile. Questo cambiamento di impostazione è di rilevanza pratica significativa.
Le tipologie di rete incluse sono le reti 5G private (Non-Public Networks, NPN), con i relativi componenti core e radio (RAN) conformi agli standard 3GPP; le infrastrutture Wi-Fi industriale di ultima generazione (Wi-Fi 6, 6E e 7) con gestione centralizzata; gli switch TSN (Time Sensitive Networking), ossia apparati di rete che garantiscono la sincronizzazione in tempo reale indispensabile per le comunicazioni deterministiche nei sistemi di controllo industriale.
Questa inclusione risponde a un’esigenza concreta delle imprese manifatturiere avanzate, dove la rete di fabbrica è diventata un’infrastruttura critica al pari dei macchinari, e il suo aggiornamento tecnologico comporta investimenti rilevanti non ancora coperti da alcun incentivo specifico.
Cybersecurity OT: ingresso dell’hardware di sicurezza industriale
I precedenti allegati affrontavano il tema della sicurezza informatica esclusivamente sul versante software (Allegato B). Il nuovo impianto normativo porta la cybersecurity anche sul piano fisico, inserendo nell’Allegato IV le appliance hardware per la protezione dei sistemi di controllo industriale (OT, Operational Technology).
Sono agevolabili i firewall industriali, i sistemi IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention System) per reti OT e le soluzioni hardware per la segmentazione e la protezione della rete di fabbrica, a condizione che siano conformi allo standard internazionale IEC 62443, che rappresenta il riferimento tecnico per la cybersecurity dei sistemi di automazione e controllo industriale. La coerenza con questo standard garantisce che i prodotti agevolati soddisfino requisiti minimi di qualità e robustezza tecnica.
Revamping e componentistica ad alta efficienza energetica
Il nuovo Allegato IV conferma il precedente punto 13 dell’allegato A, gruppo 1, agevolando le voci relative agli interventi di ammodernamento (revamping) di macchinari esistenti e includendo esplicitamente i componenti meccatronici ad alta efficienza con capacità di recupero energetico. Il testo specifica le seguenti tecnologie: azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti e inverter interconnessi in grado di abilitare l’ottimizzazione dei consumi energetici del macchinario.
Questa estensione segnala l’intenzione del legislatore di continuare ad incentivare non solo l’acquisto di nuovi impianti, ma anche il miglioramento delle prestazioni energetiche del parco macchine esistente, in linea con gli obiettivi di efficienza energetica previsti dalla normativa europea.
Gruppo II: monitoraggio ambientale e sostenibilità
Il Gruppo II, dedicato ai sistemi per l’assicurazione della qualità, viene ampliato per includere una dimensione ambientale prima assente. I sistemi di monitoraggio ammissibili non devono più limitarsi al controllo delle specifiche del prodotto, ma devono essere in grado di misurare i consumi energetici, i consumi idrici e le emissioni del processo produttivo. La capacità di tracciare l’impronta ambientale della produzione diventa così un requisito tecnico di accesso, elevando la sostenibilità a criterio paritario rispetto al controllo qualitativo tradizionale.
Gruppo III: Retail 4.0 e Realtà Estesa
Anche il Gruppo III, dedicato ai sistemi per l’interazione uomo-macchina (HMI), registra importanti novità. La prima, di natura strutturale, riguarda l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari. La nuova lettera e) include i “sistemi intelligenti per l’interazione con il cliente, quali totem interattivi, camerini digitali, sistemi di self-checkout”. Questa formulazione apre ufficialmente l’iperammortamento al settore del commercio al dettaglio (Retail) e ai servizi, riconoscendo la digitalizzazione del punto vendita come leva di competitività industriale a tutti gli effetti.
La seconda novità riguarda la terminologia: il testo abbandona i riferimenti separati alla realtà aumentata e alla realtà virtuale, adottando il concetto unificato di Realtà Estesa (XR, Extended Reality). Questa definizione onnicomprensiva include la realtà aumentata (AR), la realtà virtuale (VR) e la realtà mista (MR), allineando il testo normativo agli standard attuali del settore e garantendo una maggiore stabilità nel tempo rispetto all’evoluzione tecnologica.
L’Allegato V: i beni immateriali e il software
L’Allegato V rappresenta forse la parte più innovativa della riforma. L’elenco dei software agevolabili passa da 23 a 27 voci e viene aggiornato in modo profondo, incorporando tecnologie che nel 2017 non esistevano o erano in fase embrionale. La logica è quella di premiare non solo il software per la gestione della produzione, ma anche quello che abilita la trasformazione digitale in senso più ampio: dall’intelligenza artificiale alla sostenibilità, dal low-code alla gestione energetica avanzata.
Intelligenza Artificiale Generativa e modelli avanzati
La novità più attesa e significativa è contenuta nella lettera “dd”, interamente dedicata all’intelligenza artificiale avanzata. Mentre il vecchio Allegato B faceva un generico riferimento al machine learning, il nuovo testo codifica con precisione le seguenti categorie:
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- Intelligenza Artificiale Generativa e Large Language Models (LLM) per la creazione automatizzata di contenuti tecnici, codice e documentazione industriale.
- Agentic AI, ossia sistemi autonomi in grado di percepire il contesto operativo e orchestrare flussi di lavoro complessi senza intervento umano continuo.
- Sistemi MLOps per la gestione del ciclo di vita dei modelli di intelligenza artificiale, dalla fase di addestramento al deploy in produzione fino al monitoraggio delle prestazioni.
- Process Mining, tecnologia per la mappatura e l’analisi automatica dei processi aziendali a partire dai log dei sistemi informativi.
Si tratta di un aggiornamento tecnico che porta il perimetro dell’incentivo allo stato dell’arte della tecnologia, rendendo agevolabili strumenti che sono già ampiamente adottati nelle aziende più avanzate e che, fino ad oggi, non trovavano copertura normativa adeguata.
Sostenibilità digitale e Passaporto Digitale del Prodotto
La lettera “ee” introduce una categoria completamente nuova: i software per la transizione ecologica. Il riferimento non è generico, ma tecnicamente dettagliato. Sono agevolabili le piattaforme per il calcolo della Carbon Footprint di prodotto e di processo, i sistemi per l’analisi del ciclo di vita (LCA, Life Cycle Assessment) e, soprattutto, i sistemi per la gestione del Passaporto Digitale del Prodotto (DPP, Digital Product Passport).
Quest’ultimo strumento, introdotto dal Regolamento UE sull’Ecodesign per i Prodotti Sostenibili (ESPR), è destinato a diventare obbligatorio per un numero crescente di categorie di prodotti nei prossimi anni. Il Passaporto Digitale raccoglie e rende accessibili informazioni sulla composizione, la riparabilità, il riciclaggio e l’impronta ambientale del prodotto lungo tutta la filiera. Incentivare oggi l’adozione di questi sistemi significa preparare le imprese a un obbligo normativo che si sta rapidamente avvicinando.
Convergenza IT-OT
La lettera “ff” e le corrispondenti voci dell’Allegato IV formalizzano la convergenza tra Information Technology (IT) e Operational Technology (OT), incentivando i software e i gateway che traducono protocolli industriali come OPC UA e MQTT verso i sistemi informativi aziendali (ERP, MES, PLM). La piena integrazione tra il livello di fabbrica e quello gestionale è una condizione necessaria per implementare efficacemente l’industria 4.0, e il riconoscimento normativo di questa esigenza rappresenta un passo avanti significativo. Anche per predisporre macchinari ed impianti alla conformità con il Regolamento (UE) 2023/1230.
Piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo industriale
La lettera “gg” introduce tra i beni agevolabili le piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo di applicazioni industriali e dashboard operative. Questa inclusione ha una rilevanza pratica notevole: consente alle aziende manifatturiere di costruire e modificare internamente le proprie applicazioni operative senza dipendere da team di sviluppo software specializzati per ogni intervento. Si abbassano così le barriere all’adozione della digitalizzazione, soprattutto per le PMI.
Energy Management Systems: dalla generica efficienza alla gestione avanzata
L’evoluzione più significativa dal punto di vista della gestione energetica aziendale riguarda il passaggio da una formulazione generica a una tecnica e dettagliata. Il vecchio Allegato B del 2017 si limitava a riferirsi all’“intelligenza degli impianti” come fattore abilitante per l’efficienza energetica, senza ulteriori specificazioni.
Il nuovo Allegato V introduce esplicitamente, alla lettera “cc”, gli Energy Management Systems (EMS), piattaforme software avanzate per la gestione delle microgrid aziendali. Tali sistemi sono in grado di orchestrare il peak-shaving (il taglio dei picchi di prelievo dalla rete elettrica), ottimizzare l’integrazione con i sistemi di accumulo energetico e gestire in modo coordinato la produzione da fonti rinnovabili, i carichi industriali e lo stoccaggio. La lettera “t” aggiunge i sistemi per il monitoraggio della power quality, riconoscendo la qualità della fornitura elettrica come un asset critico per la stabilità dei processi produttivi digitalizzati.
Sintesi delle principali differenze
Per offrire una visione d’insieme, si riportano di seguito le principali aree di cambiamento tra la vecchia e la nuova normativa.
Sul versante dei beni materiali, la differenza più rilevante è l’introduzione del Gruppo IV dedicato all’infrastruttura IT, che trasforma server, reti e apparati di cybersecurity da semplici requisiti tecnici a beni autonomamente incentivabili. La connettività industriale, prima condizione di ammissibilità, diventa oggetto stesso dell’agevolazione. Analogamente, l’apertura al settore retail e l’adozione della definizione unificata di Realtà Estesa ampliano significativamente la platea dei potenziali beneficiari.
Sul versante del software, il salto qualitativo è ancora più marcato. L’inserimento dell’intelligenza artificiale generativa, dei sistemi Agentic AI e delle piattaforme MLOps colma un vuoto normativo evidente rispetto all’evoluzione tecnologica degli ultimi anni. Il riconoscimento del Passaporto Digitale del Prodotto e delle piattaforme ESG anticipa gli obblighi normativi europei in arrivo. Le piattaforme low-code democratizzano l’accesso alla digitalizzazione per le PMI. La gestione energetica avanzata con gli EMS risponde alle esigenze di un sistema industriale che deve fare i conti con la volatilità dei prezzi dell’energia e gli obiettivi di decarbonizzazione.
Considerazioni conclusive
Nonostante l’ampiezza e l’apparente completezza dell’elenco contenuto nell’Allegato V — significativamente ampliato rispetto al previgente Allegato B della L. 232/2016 — le aspettative risultano oggi ampiamente disattese alla luce del testo attuale del decreto attuativo. Non è infatti chiaro quale sia la ratio di un simile ampliamento se, nei fatti, non viene garantita alle imprese la possibilità concreta di accedere all’agevolazione per una parte rilevante delle tecnologie elencate.
La scelta di escludere i modelli “as-a-service” — ormai pilastro dei processi di digitalizzazione e integrazione produttiva — introduce una distorsione evidente nella definizione dei costi ammissibili, penalizzando proprio le soluzioni più evolute e coerenti con le finalità della misura. È particolarmente critico rilevare come una quota significativa dei software inclusi nell’Allegato V sia oggi erogata solamente in modalità SaaS e, per questo, venga di fatto esclusa dal beneficio, riducendo la portata operativa dell’intervento.
In assenza di un intervento correttivo tempestivo, la misura rischia di risultare non solo disallineata rispetto ai modelli industriali contemporanei, ma anche inefficace nel perseguire gli obiettivi di trasformazione digitale che intende promuovere. Si rende pertanto necessario un deciso riallineamento tecnico che consenta di includere pienamente le tecnologie digitali basate su cloud e servizi, restituendo coerenza e concreta fruibilità all’impianto normativo.
Di seguito si possono consultare gli elenchi dei beni appartenenti agli allegati IV e V pubblicati direttamente in Gazzetta Ufficiale:




