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13
Apr

Iperammortamento 2026-2028: quadro operativo completo, regole applicative e implicazioni per le imprese

Il decreto attuativo dell’iperammortamento 2026, ormai in fase avanzata di definizione, si configura come il tassello decisivo per rendere pienamente operativa la nuova misura fiscale destinata a sostenere gli investimenti produttivi nel triennio 2026–2028. Il testo nasce da un confronto tecnico prolungato tra MIMIT e MEF e, rispetto alle versioni precedenti, presenta un impianto più strutturato, con regole più chiare ma anche con un livello di formalizzazione superiore.

Va sottolineato che si tratta ancora di una bozza. Tuttavia, il grado di definizione è tale da permettere già oggi una valutazione concreta degli impatti operativi per le imprese.

Sommario
1. Tempistiche e iter di attivazione
2. Struttura dell’agevolazione e soglie annuali
3. Ambito temporale e momento di effettuazione
4. Ambito oggettivo e categorie di investimento
5. I nuovi allegati IV e V
6. Software in cloud e SaaS
7. Definizione di struttura produttiva
8. Procedura GSE e tre comunicazioni
9. Il tema del 20% e il leasing
10. Sequenza operativa e criticità pratiche
11. Investimenti in rinnovabili e sistemi di accumulo
12. Obblighi documentali
13. Cumulo, decadenza e sostituzione
14. Controlli e conservazione documentale
15. Possibile quarta comunicazione

 

    1.  Tempistiche e iter di attivazione

L’iter di attivazione ricalca quello già visto per misure analoghe. Dopo la firma dei ministri competenti — Urso e Giorgetti, attesa entro questa settimana o comunque entro aprile secondo quanto dichiarato da Calabrò — il decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul sito del MIMIT, con avviso in Gazzetta Ufficiale. Ipotizzando che la firma avvenga nei tempi indicati, occorrerà attendere fine maggio per il completamento dei controlli della Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A quel punto, però, la misura non sarà immediatamente operativa. Serviranno infatti i decreti direttoriali attuativi, che definiranno nel dettaglio le modalità di accesso, la modulistica e — soprattutto — l’apertura della piattaforma GSE. La piattaforma dovrebbe quindi diventare ragionevolmente operativa verso metà giugno 2026.

Un aspetto rilevante: già la pubblicazione del decreto dovrebbe essere sufficiente a sbloccare molti investimenti oggi in stand-by, fornendo alle imprese la certezza normativa necessaria per procedere

    1. Struttura dell’agevolazione e soglie annuali

Il meccanismo torna alla logica originaria dell’iperammortamento: una maggiorazione del costo fiscalmente rilevante, che si traduce in maggiori quote di ammortamento deducibili.

Le aliquote sono articolate su tre livelli:

    • 180% fino a 2,5 milioni
    • 100% tra 2,5 e 10 milioni
    • 50% tra 10 e 20 milioni
Scaglione investimento Maggiorazione fiscale Beneficio fiscale teorico con IRES 24%
Fino a 2,5 milioni di euro 180% 43,2%
Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro 100% 24,0%
Oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro 50% 12,0%
Oltre 20 milioni di euro 0% 0,0%

Il punto più rilevante – e confermato nella bozza – è che queste soglie si applicano su base annuale e non sull’intero triennio.

In termini pratici, questo significa che ogni anno le soglie si azzerano. Un’impresa che realizza 2,5 milioni di investimenti nel 2026 e altri 2,5 milioni nel 2027 può beneficiare due volte dell’aliquota massima del 180%. È una differenza sostanziale rispetto a un modello cumulativo triennale, che avrebbe ridotto significativamente il beneficio complessivo.

    1. Ambito temporale e momento di effettuazione

L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

Il criterio per considerare l’effettuazione dell’investimento è il suo “completamento” ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, cioè la data di traslazione della proprietà del bene che corrisponde di fatto alla data di consegna o collaudo. Il che significa che l’incentivo potrà accogliere anche gli investimenti i cui ordini sono stati effettuati prima del 2026.

A questo proposito vale la pena ricordare che la legge di bilancio considera questo nuovo incentivo incompatibile con il vecchio Transizione 4.0 2025, ma l’incompatibilità riguarda unicamente quegli investimenti per i quali si è potuto effettivamente fruire dell’incentivo. Le imprese che avevano fatto domanda ma non hanno completato le pratiche possono quindi optare per il nuovo incentivo, sempre che l’investimento sia stato completato a partire dal 1 gennaio 2026.

    1. Ambito oggettivo e categorie di investimento

Il perimetro degli investimenti è ampio e articolato, ma soprattutto strutturato in tre filoni autonomi:

    • beni materiali 4.0
    • beni immateriali 4.0
    • impianti per autoproduzione di energia rinnovabile

La vera novità è l’assenza di qualsiasi meccanismo “trainante-trainato”: ogni categoria è indipendente. Un investimento software non richiede l’acquisto di macchinari, così come un impianto fotovoltaico può essere agevolato anche da solo.

    1. I nuovi allegati IV e V

La Legge di Bilancio 2026 sostituisce i vecchi Allegati A e B — in vigore dal 2017 — con due nuovi documenti: l’Allegato IV per i beni materiali e l’Allegato V per i software.

La logica di fondo è cambiata: l’incentivo non riguarda più solo il macchinario interconnesso, ma si estende all’intera infrastruttura digitale che lo abilita. Sul fronte dei beni materiali, la novità più rilevante è l’introduzione di un quarto gruppo dedicato all’elaborazione e trasmissione dei dati. Server GPU, infrastrutture ad alte prestazioni per l’intelligenza artificiale ed edge computing industriale diventano beni agevolabili in modo autonomo, mentre restano esclusi i dispositivi da ufficio come PC, notebook e stampanti.

Anche la connettività di rete entra per la prima volta tra i beni incentivabili: reti 5G private, Wi-Fi industriale di ultima generazione e switch per comunicazioni in tempo reale. Stessa cosa per la cybersecurity hardware, con firewall industriali e sistemi di protezione conformi agli standard internazionali per l’OT. Il testo apre inoltre al settore retail, includendo totem interattivi e sistemi di self-checkout, e adotta il concetto unificato di Realtà Estesa (XR) al posto delle vecchie definizioni separate di realtà aumentata e virtuale. Sul versante della sostenibilità, i sistemi di monitoraggio dovranno essere in grado di misurare consumi energetici, idrici ed emissioni, e vengono inclusi componenti per il recupero energetico come azionamenti rigenerativi e inverter interconnessi.

Sul fronte del software, le novità sono ancora più sostanziali. L’elenco delle voci passa da 23 a 27 e viene aggiornato in profondità. Viene riconosciuta per la prima volta l’intelligenza artificiale generativa, con esplicito riferimento ai Large Language Models, ai sistemi di Agentic AI e alle piattaforme MLOps per la gestione del ciclo di vita dei modelli. Entrano nell’allegato anche le piattaforme per il calcolo dell’impronta carbonica e per il Passaporto Digitale del Prodotto, strumento sempre più richiesto dalle normative europee sull’ecodesign. Vengono incluse le piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo interno di applicazioni industriali, e i software per la convergenza tra sistemi informativi aziendali e tecnologia operativa di fabbrica. Infine, in tema di energia, il nuovo allegato introduce esplicitamente gli Energy Management Systems per la gestione delle microgrid, il controllo dei picchi di consumo e l’integrazione con i sistemi di accumulo, colmando così il vuoto lasciato dal vecchio allegato B che trattava il tema in modo generico.

Dell’aggiornamento degli allegati ne parliamo più approfonditamente in un articolo dedicato.

    1. Software in cloud e SaaS

Uno dei nodi più rilevanti è stato risolto in modo esplicito: i canoni SaaS rientrano nell’agevolazione.

Il beneficio si applica anche ai costi sostenuti per l’accesso a software in cloud, limitatamente alla quota di competenza del periodo d’imposta. È tuttavia richiesto che si tratti di software acquisiti ex novo: i rinnovi di contratti preesistenti non sono ammessi. La base di calcolo per l’iperammortamento è il valore annuale del canone.

È un passaggio fondamentale, perché allinea finalmente la norma fiscale alla realtà del mercato, dove il modello “as-a-service” è ormai dominante.

    1. Definizione di struttura produttiva

La definizione di struttura produttiva è stata significativamente semplificata.

Scompaiono i requisiti più restrittivi (come il centro autonomo di costo o il ciclo produttivo completo) e viene introdotto un criterio più pragmatico: è sufficiente che il sito sia costituito da una o più unità locali, anche su particelle contigue, con autonomia tecnico-funzionale e organizzativa.

Questo amplia sensibilmente la platea dei soggetti ammissibili, in particolare per realtà multi-sito o con organizzazioni produttive distribuite.

    1. Procedura GSE e tre comunicazioni

L’accesso al beneficio è strutturato su tre comunicazioni obbligatorie tramite piattaforma GSE, ciascuna con tempistiche precise.

La comunicazione preventiva contiene i dati dell’impresa, della struttura produttiva e degli investimenti. Il GSE ha 10 giorni per verificarne la completezza; in caso di errori, l’impresa ha altri 10 giorni per integrare.

Segue la comunicazione di conferma, da inviare entro 60 giorni, che richiede la dimostrazione del pagamento di almeno il 20% del costo di ciascun bene. Anche qui il GSE risponde entro 10 giorni.

Infine, la comunicazione di completamento, da inviare a investimento ultimato, include perizia asseverata e certificazione contabile. Il termine ultimo è fissato al 15 novembre 2028.

Un elemento particolarmente rilevante è la possibilità di completamento parziale: l’impresa può chiudere e attivare il beneficio per singoli beni, senza attendere la conclusione dell’intero investimento.

    1. Il tema del 20% e il leasing

Per gli acquisti diretti, la conferma richiede il pagamento effettivo di almeno il 20% del costo.

Nel caso del leasing, invece, il requisito si considera soddisfatto automaticamente con la stipula del contratto e l’ordine al fornitore da parte della società concedente. Questo elimina la necessità di esborso anticipato e rappresenta un chiarimento importante per molte imprese.

    1. Sequenza operativa e criticità pratiche

La struttura della misura introduce una sequenza operativa vincolante che, nella pratica, può generare complessità:

consegna del bene → messa in funzione → interconnessione → perizia asseverata
→ saldo integrale → certificazione contabile → comunicazione di completamento.

Non basta quindi acquistare e ricevere il bene: è necessario metterlo in funzione, interconnetterlo, ottenere la perizia, completare il pagamento, ottenere la certificazione contabile e solo a quel punto inviare la comunicazione finale.

Il nodo più delicato è proprio il legame tra perizia, interconnessione e pagamento integrale. In molti casi, i contratti prevedono pagamenti a saldo successivi al collaudo o dilazioni a 60-90 giorni. Questo può creare un disallineamento tra completamento tecnico e completamento amministrativo, con il rischio di rallentare l’accesso al beneficio.

    1. Investimenti in rinnovabili e sistemi di accumulo

Gli investimenti energetici assumono un ruolo autonomo e strategico.

Sono agevolabili impianti di produzione elettrica e termica di processo, componenti ausiliari e sistemi di accumulo, anche su impianti già esistenti. Proprio lo storage rappresenta una delle novità più rilevanti, perché consente di intervenire su impianti già installati per migliorarne l’efficienza di autoconsumo.

Il dimensionamento è limitato al 105% del fabbisogno energetico storico, mentre per i sistemi di accumulo è previsto un tetto di 900 €/kWh.

A differenza di Transizione 5.0, non è richiesto alcun obiettivo di efficientamento energetico: l’investimento è agevolato in quanto tale.

Una novità negativa riguarda i BES, ovvero i sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell’energia. Contrariamente a quanto previsto nell’ultima bozza, i Ministeri hanno deciso di non ammettere l’acquisto di batterie per impianti preesistenti in assenza di nuovi sistemi di generazione: i BES saranno quindi finanziabili esclusivamente se abbinati all’acquisto di nuovi impianti FER, come i pannelli fotovoltaici.

    1. Obblighi documentali

Il decreto introduce un regime documentale uniforme e più stringente. Tutti gli investimenti richiedono:

    • perizia tecnica asseverata
    • certificazione contabile

Non sono previste soglie di esenzione. La perizia deve attestare conformità, interconnessione e requisiti tecnici; la certificazione contabile deve verificare il sostenimento effettivo delle spese.

A differenza di quanto previsto per il vecchio piano transizione 5.0, la normativa del nuovo iperammortamento 2026-2028 non prevede alcun “rimborso” per le spese di certificazione.

    1. Cumulo, decadenza e sostituzione

Come già ribadito, il cumulo con il credito Transizione 4.0 non è ammesso per gli stessi investimenti già agevolati. Tuttavia, resta possibile scegliere il regime più conveniente nel caso di investimenti prenotati ma non ancora fruiti.

Il beneficio decade se il bene viene ceduto o trasferito all’estero durante il periodo di fruizione. È però prevista una clausola di salvaguardia: la sostituzione con un bene equivalente o superiore nello stesso esercizio consente di mantenere l’agevolazione.

    1. Controlli e conservazione documentale

Il sistema di controllo è articolato su due livelli: il GSE verifica i requisiti tecnici, mentre l’Agenzia delle Entrate si occupa degli aspetti fiscali.

Un elemento spesso sottovalutato è l’assenza di un limite temporale esplicito per la conservazione dei documenti. Questo implica un’esposizione ai controlli potenzialmente estesa nel tempo, oltre i normali termini fiscali.

    1. Possibile quarta comunicazione

Tra gli elementi ancora in discussione vi è l’introduzione di una comunicazione annuale aggiuntiva, finalizzata al monitoraggio della spesa pubblica: le imprese con investimenti ancora in corso dovranno manifestare, a fine di ogni anno, la propria volontà di proseguire. Si tratta di un adempimento pensato per agevolare le attività di monitoraggio da parte delle strutture del MEF.

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