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15
Apr

Precisazioni importanti per la comunicazione anticipata (ex ante) anche per i Crediti d’Imposta del Piano Transizione 4.0 e Risoluzione AdE 19/E del 12/04/2024

Riassunto 

Come abbiamo gia indicato in una precedente comunicazione (vd. link), ai fini della fruizione del credito d’imposta 4.0 (e dei crediti R&S), l’art. 6 del DL 39/2024 ha introdotto la necessita di effettuare comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy. Le modalita ed i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale di prossima emanazione, che interverra anche sul DM 6 ottobre 2021 relativo alla “vecchia” comunicazione prevista ai soli fini di monitoraggio. 

Riassumendo quanto finora previsto, e in attesa delle specifiche disposizioni attuative, i nuovi obblighi  per le imprese sono: 

per gli investimenti dal 30 marzo 2024, occorre presentare la comunicazione preventiva ex ante (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione) e la comunicazione ex post al completamento degli investimenti; 

per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024), occorre presentare soltanto la comunicazione ex post

La norma fa riferimento, per la decorrenza dell’obbligo di comunicazione preventiva, agli “investimenti che si intendono effettuare” dal 30 marzo 2024, formulazione non particolarmente chiara e che dovra  essere meglio specificata. 

Queste comunicazioni (ex ante e ex post) dovranno essere effettuate sulla base del modello adottato con DM 6 ottobre 2021, che sara aggiornato (ad oggi non e dato sapere quando) in funzione delle nuove finalita , definendo anche contenuto, modalita e termini di invio delle comunicazioni. Si ricordano infatti le numerose critiche alle procedure ed alla modulistica a seguito di tale DM (vd. link). 

Ci si aspetta quindi che il nuovo decreto del MIMIT apporti le necessarie modificazioni, sia nel contenuto, che nelle modalità e nei termini di invio delle comunicazioni.

Comunicazione anche per crediti 2023 non ancora utilizzati 

Una particolare disposizione e poi prevista per gli investimenti 2023. Il comma 3 dell’art. 6 del DL 39/2024 stabilisce che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057- bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”. 

Pertanto, con riguardo alle agevolazioni previste per i beni materiali e immateriali 4.0 e in relazione agli investimenti relativi al 2023, l’utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti (in assenza di specifica indicazione della norma, dovrebbe riferirsi alla data del 30 marzo 2024) e subordinato alla comunicazione ex post, secondo le modalita definite dal gia menzionato DM, ad oggi non ancora pubblicato. Di fatto, quindi, l’utilizzo delle quote residue di tali crediti e , allo stato attuale, in stand by.

Nota del 13/04/2024 – Risoluzione AdE 19/E del 12/04/2024 

Con la risoluzione numero 19 del 12 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito una sospensione temporanea per la compensazione dei crediti d’imposta per gli investimenti relativi a Transizione 4.0. Questa sospensione interessa: 

i crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178/2020; 

i crediti d’imposta relativi agli investimenti in attivita di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, previsti dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, legge n. 160/2019. 

Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate vengono indicati i codici tributo che non potranno  essere temporaneamente utilizzati per la compensazione dei crediti d’imposta con modello F24. Riportiamo per semplicita in una tabella i codici per cui il credito d’imposta è sospeso, fino a nuova  data (presumibilmente la data di adozione del decreto direttoriale del MIMIT), indicando in grigio anche  gli altri codici tributo interessati a questa sospensione temporanea, in quanto non pertinenti per gli  ambiti di investimenti in beni strumentali del paradigma 4.0: 

Codice tributo  Descrizione
6936  Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n.  232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020
6937  Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato B alla legge n.  232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020
6938  Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione  tecnologica 4.0 e altre attivita innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019
6939  Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli  investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020
6940  Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli  investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020

Nello specifico, l’utilizzo e quindi sospeso per: 

i codici tributo 6936 e 6937, quando viene indicato come anno di riferimento il 2023 o il 2024;

i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando viene indicato come anno di riferimento il 2024. 

Conclusioni 

Ormai ci stiamo sempre abituando a decreti incompleti o approssimati, che per essere applicati  necessitano di ulteriori decreti o precisazioni. Da parte nostra cerchiamo di essere il piu possibile  puntuali con comunicazioni utili ai nostri clienti, ovviamente siamo a vostra disposizione per qualsiasi  ulteriore chiarimento. Stay tuned! 

Documenti di riferimento

Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29/03/2024 (Decreto Legge 39/2024)

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 19/E del 12/04/2024 

Per ulteriori informazioni: 

dott. ing. Elisa Gecchelin eg@team40.it 

Team 4.0 s.r.l. https://www.team40.it

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