(vd. Circolare 4/E dell’Agenzia delle Entrate e Prime osservazioni alla Circolare
La Circolare 4/E di AdE (30/03/2017) al paragrafo 5.2 (pag. 25 di 110) cita espressamente il lease back, anche se all’interno del paragrafo 5 che tratta del superammortamento (Proroga della maggiorazione relativa al super ammortamento):
“L’agevolazione non viene meno nell’ipotesi in cui il bene oggetto dell’investimento, per il quale si sia fruito del beneficio, formi successivamente oggetto di un contratto di sale and lease back. In tal caso, come si dirà in prosieguo (paragrafo 5.4), l’agevolazione continuerà ad essere fruita, sotto forma di maggiorazione del costo originario di acquisizione, secondo la dinamica temporale inizialmente determinata, a nulla rilevando il sopravvenuto contratto di leasing (che non configura, per l’utilizzatore, un ulteriore investimento agevolabile).”
Al paragrafo 5.4 (pag. 39 di 110) ribadisce:
“La cessione del bene agevolato nell’ambito di una operazione di sale and lease back, come già anticipato al paragrafo 5.2, non comporta il venir meno dell’agevolazione, che continuerà ad essere fruita secondo le regole e la dinamica temporale originaria, indipendentemente dal sopravvenuto contratto di leasing. Si ricorda che la maggiorazione del costo si applica esclusivamente con “riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento” e, pertanto, essa non rileva ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione del bene.”
Le osservazioni riportate sul documento “Prime Osservazioni” alla Circolare 4/E di Confindustria, al paragrafo 3 (pag. 16) chiariscono che:
“…importanti appaiono le precisazioni svolte nella circolare per il caso in cui gli investimenti agevolati costituiscano successivamente oggetto di operazioni di sale and lease back. Le precisazioni sono contenute nel paragrafo 5.2 della circolare in tema di super ammortamento, ma si rendono applicabili anche all’iper-ammortamento. In tal senso, si esprime chiaramente la stessa circolare di Agenzia; nel paragrafo 6.1.2, infatti, si chiarisce, in via generale, che: “Considerato che la disciplina dell’iper ammortamento origina da quella dettata per il super ammortamento, alla prima possono essere estesi i chiarimenti illustrati nel paragrafo 5.2 (“Investimenti”) della presente circolare”.
Riportiamo per chiarezza anche il citato paragrafo 6.1.2. (pag. 51 di 110) della Circolare 4/E:
“Considerato che la disciplina dell’iper ammortamento origina da quella dettata per il super ammortamento, alla prima possono essere estesi i chiarimenti illustrati nel paragrafo 5.2 (“Investimenti”) della presente circolare, con le ulteriori precisazioni che seguono in materia di dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente.”
Tutto ciò, senza dover aspettare necessariamente la fine del periodo di iper ammortamento.
Nota di aggiornamento: si precisa che, per effetto dell’art. 7 del “Decreto Dignità”, la società di leasing non potrà essere estera.
Link utili:
− Circolare 4/E dell’Agenzia delle Entrate, 30 marzo 2017
− Prime Osservazioni alla Circolare 4/E – Confindustria, 11 aprile 2017