In attesa della pubblicazione definitiva del decreto interministeriale MIMIT–MEF, attualmente disponibile in versione di bozza avanzata, si consolidano alcuni elementi interpretativi di particolare rilievo in merito alla nuova disciplina dell’iperammortamento introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (n. 199 del 30 dicembre 2025 art. 1 commi 427-436).
La misura prevede una maggiorazione del costo di acquisizione fino al 180 per cento, rilevante esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, nonché per investimenti legati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
Ambito temporale degli investimenti
Le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il richiamo espresso all’articolo 109 del TUIR chiarisce che il momento di effettuazione dell’investimento è individuato, per i beni materiali, nella data di consegna o spedizione, e non nella data dell’ordine.
In tale contesto:
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- gli ordini emessi nel corso del 2025 con consegna dal 2026 rientrano pienamente nel perimetro agevolato;
- gli ordini effettuati entro il 30 settembre 2028, ma con consegna successiva, risultano esclusi dall’agevolazione.
Beni agevolabili e nuovi allegati
La disciplina fa riferimento ai beni elencati negli allegati IV e V alla Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, che sostituiscono integralmente i precedenti allegati A e B della Legge n. 232/2016.
Gli allegati IV e V ridefiniscono l’ambito dei beni materiali e immateriali agevolabili, aggiornandolo alle più recenti evoluzioni tecnologiche in ambito digitale, interconnessione, automazione avanzata e integrazione dei sistemi produttivi.
Software e beni immateriali: requisiti di origine
Per quanto riguarda il software e gli altri beni immateriali, la bozza di decreto attuativo introduce un obbligo documentale specifico. È richiesta una dichiarazione attestante l’origine del software, rilasciata dal produttore o dal soggetto licenziante, contenente i seguenti elementi:
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- l’indicazione della sede dello sviluppo sostanziale, intesa come il luogo in cui sono state svolte le attività di ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging;
- l’attestazione che almeno il 50 per cento del valore complessivo delle attività di sviluppo sia riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- l’indicazione delle eventuali componenti Open Source, quali librerie o moduli di terze parti incorporati nel software, che non rilevano ai fini della determinazione dell’origine.
Procedura di accesso e ruolo del GSE
La procedura di accesso al beneficio, secondo quanto previsto dalla normativa primaria e dalla bozza di decreto, si articola in comunicazioni preventive, comunicazioni di conferma dell’investimento e comunicazioni di completamento, da trasmettere tramite l’apposita piattaforma informatica del GSE. Il completamento degli investimenti dovrà avvenire, in ogni caso, entro il 15 novembre 2028, fatte salve eventuali proroghe tecniche legate a richieste di integrazione documentale.
Conclusioni
Il nuovo iperammortamento si inserisce in un quadro normativo rinnovato e più selettivo, che rafforza il legame tra agevolazione fiscale, origine europea delle tecnologie e reale trasformazione digitale dei processi produttivi.
In attesa della pubblicazione ufficiale del decreto attuativo, le imprese sono chiamate a pianificare con attenzione tempistiche, modalità di investimento e assetti documentali, al fine di non compromettere l’accesso al beneficio.
Team 4.0 resta a disposizione per supportare le imprese nella corretta interpretazione della norma, nella verifica dei requisiti e nella gestione dell’intero iter agevolativo.





