La cessione (o la sua destinazione a strutture produttive) all’estero di un bene che ha goduto dell’agevolazione dell’iperammortamento, comporta la decadenza dall’agevolazione ed il recupero di quanto già fruito, senza tuttavia l’applicazione di sanzioni ed interessi.
È quanto si può leggere nell’articolo 7 del “Decreto Dignità” (Decreto Legge 12/07/2018, n. 87, approvato dal Governo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (11/08/2018, n. 186) con le modifiche della Legge 9/08/2018, n. 96.
Il citato articolo 7 del decreto prevede in primo luogo che l’agevolazione dell’iperammortamento (maggiorazione pari al 150% del costo sostenuto per l’acquisto del bene con le caratteristiche dell’allegato A alla L. 232/2016 ed interconnesso con il sistema aziendale) spetta solo a condizione che i beni siano destinati a strutture produttive situate in Italia. Questo significa che, a differenza di quanto previsto in origine, l’acquisto di un bene con le caratteristiche per fruire dell’iperammortamento, ma destinato ad uno stabilimento produttivo dell’impresa italiana situato all’estero, non consente di beneficiare della maggiorazione.
Inoltre il comma 3 precisa che questo si applica agli investimenti eseguiti a partire dal 2018 (periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto), con conseguente impatto anche per gli acquisti già eseguiti nella prima parte del 2018 (fino all’entrata in vigore del decreto) e per i quali le imprese potevano legittimamente contare sulla possibilità di destinare i beni presso unità situate all’estero.
I successivi commi 2, 3 e 4 introducono una clausola di “salvaguardia” strutturata al fine di evitare che nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione (e quindi durante la deduzione delle quote di iperammortamento) l’impresa proceda alla cessione a titolo oneroso dei beni agevolati ovvero alla destinazione degli stessi presso strutture produttive situate all’estero. In tal caso, a differenza di quanto era stato previsto dalla norma originaria, si deve procedere al recupero dei benefici fiscali già fruiti tramite una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui avviene la cessione o la delocalizzazione del bene, per un importo pari alle maggiorazioni di iperammortamento già fruito in precedenza, senza tuttavia l’applicazione di sanzioni ed interessi.
Due sono le limitazioni previste all’applicazione del meccanismo descritto, che non opera:
− per le cessioni e le delocalizzazioni dei beni agevolati effettuate prima dell’entrata in vigore del decreto (per le quali restano quindi valide le quote già fruite);
− qualora l’impresa proceda all’acquisto, nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la cessione o la delocalizzazione, di altro bene avente le stesse caratteristiche per fruire dell’iper ammortamento in applicazione dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017: in questo caso è possibile continuare a fruire delle quote residue di iper ammortamento in relazione all’originario investimento.
Un’ultima annotazione in merito all’ambito applicativo di tali novità è l’esclusione dei beni oggetto di super ammortamento (maggiorazione del 40% o del 30% a partire dal 2018) per i quali l’eventuale cessione comporta il venir meno dell’agevolazione solo per le quote residue senza alcun meccanismo di recupero di quelle già dedotte.
Link utili:
− Decreto Dignità