Circolare Mi.S.E. del 1° agosto 2018 n. 295485
Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale, di cui all’art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016: c.d. “iper ammortamento”
Ulteriori chiarimenti concernenti il requisito dell’interconnessione per taluni beni del primo gruppo dell’allegato A.
In risposta ai vari quesiti giunti al Ministero, la Circolare fornisce utili indicazioni relativamente al soddisfacimento della caratteristica obbligatoria della cosiddetta “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program” e alla conseguente necessaria “bidirezionalità” nello scambio di informazioni.
Già la circolare n° 177355 aveva chiarito che l’interconnessione è in realtà una caratteristica che assume connotati differenti quando tale requisito è richiesto ai beni materiali individuati dal primo gruppo dell’allegato A. Per questa tipologia di beni, infatti, la conformità al requisito richiede:
- sia quanto previsto dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 (documento applicativo fondamentale in materia di iperammortamento) al paragrafo 6.3, che la definisce;
- ma anche il caricamento di istruzioni e/o part program, come richiesto dalla stessa circolare 4E al par. 11.1.2 e meglio dettagliato al successivo 11.1.1.2.
Tale richiesta ha fatto riscontrare alcune difficoltà di applicazione e soddisfacimento di tale requisito, soprattutto nel caso di macchine o di beni rientranti sì nel primo gruppo, ma che, per loro stessa natura, per il tipo di lavorazione eseguita o di servizio dalle stesse svolto, non sono nativamente predisposte al ricevimento di istruzioni e o part program; è questo il caso delle macchine citate nella stessa Circolare, quali trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione, ma anche di numerose altre tipologie di beni.
Si sono spesso riscontrate situazioni nelle quali, per superare la richiesta del requisito tecnologico di bidirezionalità, sono state adottate soluzioni che sì rendevano il sistema in grado di permettere il caricamento da remoto di informazioni, ma risultavano in effetti costose, inutile e facevano ricorso ad implementazioni di ulteriori dispositivi di interconnessione. A questo si aggiunge che, nella maggior parte dei casi riscontrati, lo scambio di dati non portava valore aggiunto.
D’altronde che caricamento da remoto è possibile, ad esempio per un seghetto o un trapano?
La nuova Circolare chiarisce quindi che per queste specifiche fattispecie non è richiesto che il bene sia in grado di ricevere in ingresso istruzioni e/o part program, ma è sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.
E quest’ultima frase semplifica ulteriormente il “requisito ulteriore n° 2” in quanto scompare dal testo (e quindi dalle verifiche da effettuare) la dicitura “adattività alle derive di processo”.
Link alla Circolare MiSE 01/08/2018 n. 295485