La legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha apportato alcune modifiche al piano Transizione 5.0, che dovrebbero risultare come “semplificazioni” o come “sprone” per l’accesso a questi incentivi, accesso che finora è risultato davvero inconsistente per le difficoltà intrinseche.
Le modifiche sono riassunte negli articoli 427-429 della legge citata e i punti più importanti sono:
- il credito di imposta può essere riconosciuto alle ESCo in alternativa alle imprese (art. 427 comma a);
- gli scaglioni sono stati rivisti, riducendoli solo a due, secondo questo schema, eliminando lo scaglione intermedio e accorpandolo al primo (art. 427 commi b, c, d, e):

- precisazione per la verifica del risparmio energetico conseguito dalle società di locazione operativa (art. 427 comma g);
- risparmio energetico “automatico” (per sostituzione di beni 4.0 aventi caratteristiche tecnologiche analoghe) interamente ammortizzati da almeno 24 mesi, per le aliquote su sfondo giallo della tabella precedente (art. 427 comma g al punto 9-bis);
- riduzione dei consumi conseguita in caso di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo e in presenza di un contratto EPC (art. 427 comma g al punto 9-ter);
- cumulabilità dell’agevolazione 5.0 con altre forme (ad esempio ZES unica).
È evidente che il punto più importante, al di là dell’accorpamento degli scaglioni, è il punto 4, che infatti abbiamo riportato in grassetto (aggiunta dell’articolo 9-bis). La logica dovrebbe essere abbastanza semplice, in presenza di queste condizioni:
- sostituzione di beni (ovviamente con analoghi beni nuovi con caratteristiche 4.0);
- il bene da sostituire ha terminato l’ammortamento da almeno 24 mesi;
è automaticamente riconosciuto il “risparmio energetico” corrispondente all’aliquota minima (35% fino a 10.000.000 € oppure 5% da 10.000.000 € fino a 50.000.000 €) senza la necessità delle procedure di valutazione del risparmio energetico effettivo, previste dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Transizione 5.0). Cioè si dà per scontato che un bene nuovo sia più “risparmioso” di quello (che abbia almeno 7/8 anni) che si vuole sostituire.
In sintesi, la sostituzione di un bene di almeno 7/8 anni con analogo bene (ovviamente 4.0) consegue un credito di imposta del 35% qualora l’investimento sia inferiore ai 10.000.000 €.
Purtroppo la scrittura del testo nella legge di bilancio, stante le condizioni odierne, non ci permette di essere così sicuri ed ottimisti, in quanto è riportata espressamente la seguente citazione:
“…caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio…”
Cosa significhi in pratica la parte in giallo, se sia quindi necessario effettuare ulteriori valutazioni energetiche e quali siano le norme di settore o le prassi, è oggi un mistero!
Le rassicurazioni del MIMIT e dello stesso dott. Marco Calabrò condurrebbero a non considerare questa parte in giallo, ma il nostro consiglio è quello di attendere che questo aspetto venga chiarito ufficialmente, prima di attivare la pratica 5.0, per poi scoprire ulteriori complicazioni che potrebbero portare ad un mancato requisito e quindi all’impossibilità di ottenere l’agevolazione indicata e, magari, dover rimborsare con more l’importo beneficiato.



